“Battuta di arresto per Soundreef i cui contratti di licenza non sono stati ritenuti dal Tribunale di Milano prova sufficiente della legittimazione ad intermediare i diritti di autori americani che hanno conferito mandato alla società di categoria statunitense Ascap e, quindi, alla Siae”. Lo segnala una nota della stessa Siae, nella quale si spiega che “con una sentenza dello scorso 26 luglio è stata riconosciuta la fondatezza della richiesta avanzata nel 2012 della Siae nei confronti del supermercato IperMontebello, in provincia di Pavia, di ricevere le somme dovute a titolo di diritto d’autore per la diffusione di opere musicali all’interno della struttura. La licenza per i brani era stata concessa da Soundreef, società che, insieme a IperMontebello, si era opposta legalmente all’istanza”.
Il Tribunale, riconoscendo la legittimità della Siae, ha infatti rilevato che le licenze prodotte da Soundreef “non appaiono conformi alla disciplina che regolamenta i rapporti tra Ascap ed i propri associati”. La normativa della società di autori statunitense esclude infatti l’interposizione di altri soggetti intermediari, consentendo a ciascun associato di concedere licenze dirette soltanto a utilizzatori musicali, nel rispetto di regole formali ben precise.
I giudici hanno dato ragione a Siae anche nella quantificazione del diritto, correttamente determinato in base alla tariffa annuale concordata con le associazioni di categoria Federdistribuzione e Confcommercio. Siae ritiene utile precisare che durante la causa Soundreef ha difeso il supermercato in quanto tutte le musiche utilizzate sarebbero state coperte dalla sua licenza. A tal fine ha prodotto vari contratti, affermando di aver acquistato da Music Supervisor inc. (società di diritto statunitense che opera nel business delle Licenze musicali e delle registrazioni) il diritto di distribuire in tutta Europa 4.000 opere di autori americani.
Da tali contratti risulta che Soundreef Ltd (all’epoca amministrata da Davide Maria D’Atri) aveva acquistato tali diritti da Beatpick Italia Srl (di cui amministratore era lo stesso Davide Maria D’Atri) che a sua volta li aveva acquistati da Beatpick Ltd (amministrata sempre da Davide Maria D’Atri) alla quale erano stati venduti da Music Supervisor inc. Passaggi che dimostrerebbero la valenza commerciale di tale attività, non riconducibile pertanto all’intermediazione del diritto d’autore.

 

Per approfondire https://www.primaonline.it/2018/08/02/275905/diritto-dautore-siae-vince-contro-soundreef-su-ipermontebello-tribunale-piena-legittimita-ad-intermediare/