Ok, la vostra musica è piaciuta a qualcuno. Gli è piaciuta talmente tanto che adesso vuole proporvi di “firmarvi”, cioè di mettervi sotto contratto e investire dei soldi (i suoi) sul vostro lavoro. Festeggiate pure, per carità, ma prima di avventurarvi (da artisti) nel mondo della discografia avete bene presente quali siano i ruoli di chi lavorerà per voi?
Chi dopo un po’ di gavetta – fatta di concerti in piccoli locali e demo spedite a etichette e operatori – si prepara ad affrontare la sua prima pubblicazione “ufficiale” spesso ha le idee un po’ confuse su chi faccia cosa: magari sa che ci sono dei tizi “che gli pubblicano il disco”, ma questi tizi non sono tutti uguali, e – soprattutto – rivestono ruoli molto diversi. Ecco perché per il nostro ottavo appuntamento con i quesiti dei lettori-artisti risponderemo a una domanda semplice ma precisa:

 

Che differenza c’è fra l’Editore musicale e il Produttore discografico?
L’editore musicale è uno dei titolari dei diritti delle opere create dagli autori con cui ha dei contratti e quindi riceve le royalties raccolte da SIAE per il loro utilizzo se è iscritto come “associato” o “mandante”. Il produttore discografico, invece, è un utilizzatore di opere musicali, quindi deve corrispondere a SIAE i diritti che spettano ad autori ed editori per le opere utilizzate e deve applicare il contrassegno SIAE sugli esemplari riprodotti.

 

In pratica: nonostante i ruoli spesso si trovino a operare in tandem – per il bene sia vostro che loro – quelle di editore e discografico sono due figure molto diverse.
L’editore musicale è l’imprenditore che edita l’opera musicale e fa in modo che l’opera abbia la maggiore divulgazione possibile: di norma è una Società a cui gli autori (della musica e/o del testo) cedono i diritti di utilizzazione economica di una o più opere musicali. Partendo dal presupposto che la proprietà morale resta sempre all’autore, sono ceduti i diritti di sfruttamento dell’opera: quelli di pubblicazione (su disco o in digitale), di riproduzione (a una festa, da un DJ), di esecuzione (nel caso qualcuno ne registri o ne esegua dal vivo una cover), di elaborazione (per un remix), eccetera.
Per ciascuna opera depositata in SIAE sono indicati nel “bollettino di dichiarazione” i soggetti aventi diritto tra autori ed editori e le rispettive quote di riparto sia per il DEM (Diritti di Esecuzione Musicale) cioè la quota dei proventi relativa ai diritti di pubblica esecuzione dell’opera, sia per il DRM (Diritti di Riproduzione Meccanica) cioè la quota dei proventi relativa ai diritti di riproduzione dell’opera su supporti audio e video quali CD e DVD.
L’editore, quindi, come potrete capire rispetto a SIAE ha lo stesso rapporto dell’autore. Dalla gestione SIAE restano fuori i diritti di stampa e i diritti di sincronizzazione (abbinamento dell’opera musicale a una audiovisiva, come un film o una pubblicità televisiva o radiofonica), che restano in capo all’editore.
L’editore ha bisogno di pubblicare l’opera per esercitarne i diritti, e per questo interviene la figura del discografico, cioè colui che materialmente produce il disco, interfacciandosi con gli interpreti, che possono essere o meno gli autori delle opere che verranno inserite sul prodotto discografico.
Al produttore dovranno cedere i propri diritti connessi tutti gli artisti che hanno suonato (in qualsiasi ruolo e per qualsiasi durata) nel master. È dunque indifferente quali opere musicali siano incise (possono essere anche cover di terzi, non necessariamente composizioni degli artisti in veste di autori): al produttore interessa solo acquisire i diritti su una determinata incisione – quella che produce – da parte di coloro che vi hanno suonato. Il produttore fonografico è quindi un utilizzatore di opere, deve quindi prima ottenere l’autorizzazione dell’autore dell’opera attraverso SIAE, corrisponderne i diritti d’autore e applicare il contrassegno sugli esemplari riprodotti.

 

Per approfondire http://www.rockol.it/news-675220/parliamo-editore-musicale-e-produttore-siae-faq