Il Tar del Lazio accoglie la richiesta di annullamento della multa da un milione emessa dall’Antitrust nei confronti di TicketOne, giudicata estranea da qualsiasi responsabilità nella vicenda secondary ticketing.
Il giudice amministrativo ha sottolineato come non siano attribuibili alla controllata italiana di Cts Eventim in alcun modo fatti o negligenze atte a favorire il fenomeno del mercato secondario che resta un fenomeno totalmente separato e indipendente.
«Abbiamo sempre dichiarato la nostra estraneità dai fenomeni speculativi della rivendita dei biglietti», ha dichiarato Stefano Lionetti, amministratore delegato della società (nella foto). «Siamo stati attaccati ingiustamente e qualcuno probabilmente ha voluto cavalcare l’aspetto mediatico forse anche per trarne un proprio beneficio. Siamo veramente felici che si sia fatta chiarezza sulla vicenda, questa sentenza evidenzia ancor più come la nostra azienda abbia sempre operato con trasparenza e professionalità».
Tra i vari passaggi della sentenza si evidenzia come i fenomeni e le attività che danneggiano i consumatori siano poste in essere dagli stessi acquirenti che comprano regolarmente i biglietti con l’intento di ricavarne profitto a scapito di altri acquirenti che consapevolmente si rivolgono al mercato secondario, accettando di pagare un prezzo maggiore pur di non perdere l’evento, con un evidente plusvalore non a beneficio di TicketOne ma del venditore «secondario».
Il giudice amministrativo ha, altresì, stigmatizzato le assunzioni dell’Agcm sul funzionamento dei sistemi automatici di acquisto – cosiddetti Bot – dei quali, pur essendo in possesso di tutti i dati di dettaglio, l’Antitrust non ha mai potuto dimostrare l’esistenza. TicketOne tra l’altro adotta sistemi anti Bot di sicurezza e ne aveva data dimostrazione anche attraverso perizie tecniche qualificate. Sui sistemi Waf adottati per proteggere i server il giudice conclude che la loro inefficacia è stata solo apoditticamente dedotta dall’Autorità.
Restano valide le altre multe comminate dall’Autorità direttamente alle società che operano sul mercato secondario: Viagogo, StubHub e MyWayTicket.

 

Per approfondire http://francescoprisco.blog.ilsole24ore.com/2018/03/02/secondary-ticketing-il-tar-del-lazio-annulla-la-multa-a-ticketone/